| DISCIPLINA PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che al ricorrere di vertenze aventi ad oggetto il risarcimento di danni subiti da soggetti i quali ritengono il Comune responsabile dell’accaduto che ha originato i danni medesimi, i procedimenti relativi vengono trattati dagli uffici comunali sulla scorta di modalità instaurate nel tempo che si ritiene opportuno formalizzare, a garanzia della trasparenza e della speditezza del procedimento amministrativo, in un documento, che individua, altresì, gli uffici preposti alla gestione del procedimento;
PRESO ATTO della disciplina per la definizione transattiva dei sinistri, corredato di apposito modello di denuncia, predisposta dagli uffici comunali;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i. da:
- Responsabile Area Tecnica – LL.PP. e Manutenzione – Protezione Civile circa la regolarità tecnica della proposta;
- Responsabile Area Economico Finanziaria ed Informatica circa la regolarità contabile della proposta;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E L I B E R A
Di approvare, a garanzia della trasparenza e della speditezza del procedimento amministrativo, la seguente disciplina per la definizione transattiva delle vertenze aventi ad oggetto il risarcimento di danni subiti da soggetti i quali ritengono il Comune responsabile dell’accaduto che ha originato i danni medesimi:
- OGGETTO DELLE TRANSAZIONI
Possono essere definite in via transattiva dal Comune, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali.
Possono essere, altresì, definite in via transattiva le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, fatta salva la facoltà del Comune di avvalersi della Compagnia assicurativa per la gestione delle medesime.
In ogni caso le vertenze devono riguardare sinistri il cui il danno risultante dalla denuncia è inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale; diversamente si procederà come previsto per il “Risarcimento tramite impresa assicuratrice”.
- CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI
Non verranno prese in considerazione le seguenti tipologie di sinistri:
- i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile o di altra norma di legge;
- i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia e trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne;
- i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone.
- CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI
Possono essere definiti in via transattiva, con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all’Ente e non ad altro soggetto che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- la responsabilità del sinistro deve essere accertata come da disciplina dell’“Accertamento del sinistro” sotto prevista;
- l’ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.
Qualora la parte lesa, all’atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all’ente i preventivi di spesa di almeno n° 2 diverse ditte.
- ACCERTAMENTO DEL SINISTRO
A garanzia della trasparenza e della speditezza del procedimento amministrativo i privati che lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall’azione od omissione del Comune, devono richiedere, all’atto del sinistro, l’immediato intervento della Polizia Locale. In caso di irreperibilità della Polizia locale la richiesta di intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.
In via eccezionale, in alternativa al predetto intervento, l’interessato dovrà presentare denuncia dell’accaduto ad un Pubblico Ufficiale.
- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI SINISTRO
La denuncia di sinistro, per eventuale refusione del danno, redatta su apposito modello che dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati e le informazioni richieste, con allegata la documentazione in esso elencata necessaria all’istruttoria e alla verifica del sinistro, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro gg. 4 dall’accaduto.
Qualora non sia possibile la contestuale allegazione dei documenti, l’interessato deve farne espressa riserva di produzione, debitamente motivata.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. Documentazione fotografica che mostri chiaramente il luogo e la causa del danno;
2. Documentazione fotografica del danno subito;
3. Verbale Polizia Locale/Verbale Carabinieri/Verbale Polizia;
4. Eventuali Certificati medici/Referto di pronto soccorso;
5. Quantificazione del danno (preventivo di spesa/fattura).
- ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
Registrata la denuncia al Protocollo del Comune, essa viene trasmessa all’Ufficio tecnico comunale che curerà la materiale gestione dell’iter del procedimento, la cui responsabilità è in capo al Segretario comunale, organo legale del Comune.
Il predetto Ufficio provvederà, in prima istanza, alla trasmissione della pratica:
- al Servizio di Polizia Locale, per gli opportuni accertamenti e rilievi e per la definizione del quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro; il predetto Servizio qualora ne rilevi la sussistenza dovrà interessare l’Ufficio tecnico perché provveda all’eliminazione dello stato di pericolo riscontrato;
- al Responsabile dell’Ufficio medesimo per le verifiche di competenza;
che dovranno produrre tempestivamente, entro e non oltre gg 8, apposita relazione in merito al sinistro, ciascuno per la propria competenza, corredandola da specifica attestazione con riferimento alle esclusioni sopra elencate, nonché da ogni altro atto diversamente utile.
La pratica così istruita deve essere sottoposta al Segretario comunale per la definizione della transazione.
Verificata la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva verrà inviata al richiedente, entro 30 gg dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicazione scritta di accoglimento del risarcimento del danno e della relativa entità, o di diniego, con indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato.
Resta salva la facoltà dell’Ente di nominare, per la definizione della transazione, in particolare in caso di contrasti tra le Parti, un proprio perito che proceda alla quantificazione del danno in contraddittorio con quanto sostenuto e documentato dal richiedente.
L’indennizzo stabilito nell’atto di transazione verrà liquidato con apposito provvedimento dal competente Responsabile di servizio.
- RISARCIMENTO TRAMITE IMPRESA ASSICURATRICE
Nel caso di sinistri in cui l’importo del danno sia superiore alla franchigia contrattuale si provvede immediatamente a dare comunicazione del sinistro alla Compagnia assicuratrice e/o al Broker, ai quali rimette copia integrale degli atti. Di tale adempimento formale dà notizia all’interessato.
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