L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta regionale individuata e classificata dalla L.R. dell’8 novembre 1986 n. 32 quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.
Sono in particolare competenze dell’Ente Parco:
- la conservazione degli ambienti naturali;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell’ambiente;
- la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l’ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;
- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette; 3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare l’Ente Parco:
- elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco e aree contigue, e sue varianti;
- esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- esercita le funzioni delegate o sub-delegate all’ente gestore dell’area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;
- acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;
- provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione e all’esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone contigue;
- provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;
- esercita la vigilanza sull’area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
- nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l’ambiente, lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.
L’Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.
L’Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l’Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.
L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse degli Enti facenti parte del Parco, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l’assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.
Tratto dal sito http://www.parcogroane.it/