DIRETTIVE E CRITERI PER L’ACCESSO AL BUONO DOMICILIARITÀ – ANNO 2020
Art. 1 - Oggetto delle direttive
Le presenti direttive disciplinano l’erogazione del Buono Domiciliarità a favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità grave residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense (Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense), ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 2862/2020.
Art. 2 – Finalità e definizione del Buono Domiciliarità
Il Buono Domiciliarità è un titolo per mezzo del quale si riconosce e si sostiene, prioritariamente, l’impegno diretto dei familiari o caregiver professionali e non professionali, che accudiscono a domicilio, in modo continuativo, un proprio congiunto o un anziano e/o disabile in condizione di fragilità, favorendone la permanenza nell’ambiente di vita e di relazione evitando o ritardando il loro ricovero in istituto.
L’erogazione del Buono Domiciliarità è subordinata alla definizione di un Progetto Individuale di Assistenza (P.A.I.) concordato tra l’Assistente Sociale del Comune di residenza e il beneficiario/richiedente che definisce gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, le prestazioni assicurate dal caregiver e/o dall’assistente familiare, gli altri interventi presenti e le modalità di verifica.
Per il Buono Domiciliarità sono destinate risorse complessive pari a € 94.403,61 del Fondo Nazionale Non Autosufficiente anno 2019.
Art. 3 – Requisiti del richiedente per il beneficio
Possono beneficiare del Buono Domiciliarità i soggetti che, all’atto di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense ovvero Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense;
- Età uguale o maggiore a 18 anni;
- Essere in vita al momento di presentazione della domanda;
- Beneficiari di indennità di accompagnamento e/o in possesso della certificazione della condizione di gravità prevista dalla legge 104/1992 art. 3 comma 3; nel caso in cui sia in corso l’accertamento, la domanda potrà essere comunque presentata ma andrà perfezionata successivamente.
- Non usufruire di servizi residenziali
- Indicatore della situazione economica equivalente come risultante dall’Attestazione I.S.E.E. socio-sanitario, rilasciato dal CAF, non superiore ad euro 13.000,00.
Non verranno raccolte domande che non saranno in possesso di tutti i requisiti di accesso.
Art. 4 - Struttura della domanda
La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto da TECUM Servizi alla Persona di Mariano Comense (tel. 031.749378 – e-mail bandi@tecumserviziallapersona.it), disponibile anche presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o sul sito www.tecumserviziallapersona.it, a pena di esclusione.
La domanda per l’accesso al Buono Domiciliarità può essere presentata dall’interessato, o da un familiare o da chi ne eserciti la tutela (in tale circostanza la persona per cui si presenta l’istanza deve essere in quel momento in vita).
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai seguenti documenti:
- Modulo domanda;
- Fotocopia carta d’identità del beneficiario e del richiedente se diverso;
- I.S.E.E. socio-sanitario, in corso di validità (oppure il modulo di autodichiarazione delle proprie condizioni economiche, nel caso in cui non si sia ancora provveduto a rinnovare o produrre la nuova Attestazione ISEE);
- copia dell’indennità di accompagnamento e/o della certificazione della condizione di gravità prevista dalla legge 104/1992 art. 3 comma 3
- attestazione, a cura del medico curante, riportante il punteggio della scala “A.D.L.”, ovvero il livello di autonomia di soggetti anziani/disabili residenti al domicilio, indipendentemente dalla diagnosi (come da modulo allegato alla domanda). A tal proposito è stato chiesto ai Medici di base la disponibilità a compilare telefonicamente la scheda (già in loro possesso) dietro richiesta del proprio assistito; il medico potrà successivamente inviarla via mail a Tecum ad integrazione della domanda presentata;
- attestazione, a cura del richiedente, per il calcolo dell’Indice di dipendenza nelle attività strumentali alla vita quotidiana “Scala I.A.D.L.” (come da modulo allegato alla domanda);
- eventuale titolo di soggiorno in corso di validità;
- eventuale documentazione attestante il ricovero temporaneo;
- eventuale copia del contratto di lavoro stipulato con l’assistente familiare;
- Privacy firmata dal beneficiario della misura e da richiedente se diverso.
Nel caso in cui, dal successivo esame delle domande, risultasse l’incompletezza o la mancanza di dati significativi per l’attribuzione dei punteggi ai fini della stesura della graduatoria, l’interessato è invitato ad integrare la propria documentazione entro il termine indicato sulla raccomandata A/R pena il non accoglimento della domanda stessa.
Art. 5 – Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate a
TECUM a partire dal lunedì 25 maggio 2020 a venerdì 10 luglio 2020
Le modalità di presentazione della domanda possono essere le seguenti:
- Tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo bandi@tecumserviziallapersona.it, allegando i documenti richiesti;
- Tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo tecumserviziallapersona@twtcert.it, allegando i documenti necessari;
- Tramite posta ordinaria, inviando la documentazione tramite raccomandata A/R, all’indirizzo Tecum Servizi alla Persona, Via E. D’Adda, 17, 22066 Mariano C.se;
- Per le sole situazioni in cui la domanda sia presentata direttamente da una persona di età che non ha un familiare di riferimento vicino la domanda può essere presentata telefonicamente, chiamando il numero 031/749378. La domanda verrà pre-compilata da un operatore dedicato, in attesa di essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di presentazione. Dovrà essere successivamente fissato un appuntamento presso Tecum per completare l’istanza, durante il quale gli verrà richiesto di apporre le firme necessarie e di consegnare tutti i documenti ad integrazione della domanda;
Una volta acquisite le domande Tecum procederà all’esame delle stesse per l’attribuzione dei relativi punteggi, provvedendo a formulare la graduatoria territoriale.
Nel caso in cui, dal successivo esame delle domande, risultasse l’incompletezza o la mancanza di dati significativi, l’interessato è invitato ad integrare la propria documentazione entro i limiti di tempo che saranno indicati nella comunicazione inviata tramite raccomandata A/R, pena il non accoglimento della domanda stessa.
Art. 6 - Le graduatorie
L’assegnazione del Buono Domiciliarità è regolamentata da graduatoria territoriale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Eventuali istanze che non possono essere soddisfatte a causa dell’esaurimento delle risorse, sono elencate, nell’ordine della graduatoria, nella lista di attesa a cui si attingerà durante il periodo di vigenza della stessa in seguito a scorrimento della graduatoria per decesso o ricovero in istituto di soggetti già beneficiari.
Non vi è priorità di accesso alla graduatoria per le persone già in carico alla misura in oggetto nell’annualità precedente.
I richiedenti aventi i punteggi più alti hanno la precedenza; a parità di punteggio è data precedenza al richiedente con un livello di assistenza ADL e IADL più alto e successivamente a quello più anziano.
In seguito alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, TECUM disporrà le graduatorie, che saranno consultabili presso i Servizi Sociali dei Comuni di residenza o l’Azienda stessa.
Non appena TECUM definirà le graduatorie, l’Assistente sociale del Comune di residenza contatterà il beneficiario/richiedente per la definizione del Progetto Individuale di Assistenza contenente gli obiettivi di sostegno alla domiciliarità, il piano operativo degli interventi e le modalità di verifica.
Art. 7 - Criteri per la formazione delle graduatorie
Per la formazione delle graduatorie verrà esaminata ogni singola istanza e attribuito il punteggio come da criteri a seguire:
Situazione reddituale del nucleo familiare del beneficiario |
ISEE inferiore a euro 7.000,00 |
4 pt |
ISEE da euro 7.000,01 a euro 9.000,00 |
3 pt |
ISEE da euro 9.000,01 a euro 11.000,00 |
2 pt |
ISEE da euro 11.000,01 a euro 13.000,00 |
1 pt |
|
Situazione familiare - Composizione del nucleo familiare |
Solo |
3 pt |
Vive con un familiare * |
2 pt |
Vive con più familiari * |
1 pt |
* Per familiare si intendono i soli soggetti maggiorenni iscritti sullo stato di famiglia |
|
Situazione di fragilità - Livello di assistenza |
Punteggio Scale A.D.L. e I.A.D.L. |
Livello di assistenza corrispondente |
Punteggio |
da 0 a 2 |
Basso |
0 pt |
da 3 a 5 |
Medio basso |
1 pt |
da 6 a 8 |
Medio |
2 pt |
da 9 a 11 |
Medio alto |
3 pt |
da 12 a 14 |
Alto |
4 pt |
|
|
|
Art. 8 - Validità
Il Buono Domiciliarità spetta per un periodo
massimo di otto mesi a partire dal mese di presentazione della domanda ad eccezione di chi presenta domanda nel mese di maggio il cui riconoscimento avverrà comunque a partire dal mese di giugno.
Art. 9 - Entità
L’importo del Buono Domiciliarità può essere di due tipi:
assistenza garantita da: |
buono mensile |
|
euro 300,00 |
- Caregiver professionale regolarmente assunto con un contratto di lavoro part-time (inferiore alle 20 ore settimanali)
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euro 400,00 |
- Caregiver professionale regolarmente assunto con un contratto di lavoro full-time (superiore alle 20 ore settimanali)
|
Euro 500,00 |
Nel caso in cui due coniugi o familiari conviventi abbiano entrambi diritto al Buono verrà applicata una riduzione del 50% all’importo del secondo buono (con riferimento alla posizione in graduatoria ed eventualmente alla data di presentazione della domanda).
In caso di cessazione del contratto di lavoro con l’Assistente Familiare l’entità del Buono verrà aggiornata.
Nel caso in cui il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, stia frequentando unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali, il contributo spettante sarà ridotto al 50% dell’importo spettante.
Art. 10 - Comunicazione dell’assegnazione del Buono Domiciliarità
Gli aventi diritto al Buono Domiciliarità, successivamente alla formulazione delle graduatorie, saranno avvisati tramite comunicazione scritta.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria, i soggetti che hanno presentato domanda avranno a disposizione 15 giorni/mese/calendario (compresi i sabati e le domeniche) per presentare ricorso avverso eventuali punteggi che ritengono debbano essere riesaminati.
L’eventuale ricorso dovrà essere presentato direttamente a TECUM mediante nota scritta.
Art. 11 - Modalità di erogazione
Il Buono Domiciliarità verrà erogato dal mese di presentazione della domanda (ad eccezione di chi presenta domanda nel mese di maggio il cui riconoscimento avverrà comunque a partire dal mese di giugno) nella modalità indicata al momento della presentazione della domanda, ovvero:
- Accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o co-intestato al beneficiario o al familiare richiedente;
- Assegno emesso a favore del beneficiario/richiedente.
Non è ammesso l’accredito su libretto di risparmio o simili.
L’erogazione avverrà in due momenti distinti: a novembre 2020 verranno liquidate le mensilità di giugno/luglio-settembre 2020 e a marzo 2021 le mensilità di ottobre-gennaio/febbraio 2021 al fine di poter erogare i mesi spettanti al netto di eventuali modifiche intercorse (es. ricoveri, decessi…).
Nel caso in cui la persona anziana e/o disabile ricorra all’assistenza di un caregiver professionale, l’erogazione del Buono avverrà solo a seguito della presentazione delle attestazioni di avvenuto pagamento dei contributi.
Art. 12 – Incompatibilità, compatibilità e decadenza del diritto al Buono Domiciliarità
Il diritto al Buono Domiciliarità è
incompatibile con:
- Accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- Contributo da risorse progetti di vita indipendente -PRO.VI- per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- Ricoveri di riabilitazione/sub acute/cure intermedie/post acuta;
- Presa in carico Misura RSA aperta ex D.G.R. n. 7769/2018;
- il Bonus per Assistenti Familiari iscritto nel registro di assistenza familiare della l.r. 15/2015.
Il Bonus per assistente familiare ex l.r. n. 15/2015 può essere erogato a persona valutata ammissibile alla misura “Buono domiciliarità” ma non presa in carico con la stessa.
Il diritto al Buono Domiciliarità è
compatibile con:
- i Voucher anziani e disabili ex DGR n.7487/2017 e DGR n.2564/2019;
- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricovero ospedaliero;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno;
- sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali per persone disabili con progetto di vita indipendente;
- prestazioni integrative previste da Home Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici contributi.
Sono cause di
decadenza:
- la mancata definizione del Progetto Individuale di Assistenza (il beneficiario deve essere in vita al momento dell’elaborazione del PAI);
- il trasferimento della residenza in altro ambito territoriale;
- il ricovero definitivo del beneficiario in strutture residenziali. Il diritto decade dal mese successivo al ricovero stesso o all’inizio della frequenza;
- il decesso del beneficiario. Il diritto decade dal mese successivo al decesso stesso;
- la sottoscrizione di dichiarazioni false e/o mendaci rilevate a seguito dei controlli effettuati dagli uffici competenti.
In caso di ricovero temporaneo di almeno 15 giorni consecutivi, in strutture ospedaliere o extra ospedaliere (es. ricovero di sollievo), il Buono verrà sospeso per il periodo di un mese dopo 15 giorni dal ricovero stesso. Pertanto deve essere data tempestiva comunicazione scritta a TECUM delle circostanze sopra enunciate.
Art. 13 – Riservatezza
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali, avverranno nel pieno rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 14 - Attività di controllo e verifica
Il Comune di residenza, e/o TECUM, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).
Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.