L'Art. 6 del D.L.Vo 29 settembre 2013 n. 121, in vigore dal 05 novembre 2013, ha introdotto con il comma 2°, l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei soggetti detentori di armi, fatta eccezione per coloro che lo abbiano già prodotto nei 6 anni precedenti all'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
Pertanto, chi ha prodotto tale documentazione sanitaria in data antecedente il 5 novembre 2007, sarà tenuto ad asservare tale obbligo entro 18 mesi dall'entrata in vigore del richiamato provvedimento legislativo e perciò entro il 04 maggio 2015. Diversamente, verrà diffidato dall'Ufficio di P.S. territorialmente competente (Questura e Commissariati di P.S.) a produrre detta certificazione nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida.
Legione Carabinieri Lombardia
Tenenza di Mariano Comense
Art. 6
Disposizioni finali
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.
2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato gia' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente;
b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne e' consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Documenti
- Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121
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